Oggetto del presente lavoro è l’istituto del Concordato preventivo disciplinato dall’articolo 161, sesto comma della Legge Fallimentare, così come introdotto e nel tempo rielaborato dalla normativa nazionale ed europea, alla luce del tutt’ora in atto scenario di crisi economica e finanziaria dei paesi occidentali. Dato questo contesto di crisi globale e persistente il legislatore ha sentito la necessità di tracciare nuove linee guida, finalizzate al più rapido e semplice accesso alle procedure concorsuali per tutti coloro che ne hanno bisogno, cercando di promuovere l’emersione anticipata della situazione di crisi dell’imprenditore. In particolare, tra gli istituti che di recente hanno subito ripetuti “restyling”, un posto di rilevanza spetta al Concordato preventivo, una procedura concorsuale disciplinata dall’articolo 160 e seguenti del Titolo III della Legge Fallimentare. Il debitore, che si trova in una situazione di crisi, gode degli effetti protettivi sul patrimonio ancora prima di essere in grado di formulare una proposta vera e propria; egli, infatti, può depositare il ricorso contenente la domanda di Concordato preventivo riservandosi, entro un termine fissato dal Giudice, compreso fra i 60 e i 120 giorni, di depositare la documentazione richiesta ex lege ai commi 2 e 3 dell’art. 161 L.F.. Da un anno a questa parte, con l’inizio di un periodo di tirocinio, ho l’opportunità di assistere all’attività intellettuale e pratica di professionisti specializzati in materia fallimentare. Da quello che ho avuto modo di apprendere e constatare, non sempre, il debitore decide di farsi assistere da figure professionali scelte per la loro preparazione e competenza specifica; talvolta l’imprenditore ricorre a soggetti che gli sono stati vicini durante la fase antecedente a quella della crisi, i quali però non hanno saputo o voluto tempestivamente avvisarlo della gravità della situazione e si sono, così, resi “corresponsabili” di scelte discutibili di gestione ordinaria e straordinaria, senza preoccuparsi di aggravare la situazione di crisi dell’impresa. Risulta interessante l’aspetto di duplice natura che presenta la domanda ex art. 161, comma sei, L.F. in quanto da una parte, potrebbe rappresentare l’occasione per indurre il debitore ad accelerare l’emersione della crisi (rispondendo ed ottemperando in tal modo all’intento del legislatore), ma, dall’altra, a volte potrebbe essere utilizzata come mero strumento dilatorio della dichiarazione di fallimento, costituendo, in tal modo, un chiaro esempio di abuso del diritto. L’obiettivo che si pone questa tesi, dopo un excursus sull’evoluzione legislativa e sulle decisioni giurisprudenziali, è quello di sintetizzare l’evoluzione dei provvedimenti di apertura emanati dal Tribunale di Venezia negli ultimi anni, partendo dai primi e più semplici fino ad arrivare ai più recenti ed articolati, per capire se le modifiche apportate dal legislatore abbiano effettivamente semplificato, agevolato e aumentato l’uso del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F. e se, ad oggi, siano state date risposte univoche su alcune delle criticità riscontrate dalla dottrina. Laddove per criticità è da intendersi l’abuso e/o l’uso non rispondente alla ratio della norma dell’istituto giuridico di cui si sta trattando.

La procedura di Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall.

Vianello, Valentina
2016/2017

Abstract

Oggetto del presente lavoro è l’istituto del Concordato preventivo disciplinato dall’articolo 161, sesto comma della Legge Fallimentare, così come introdotto e nel tempo rielaborato dalla normativa nazionale ed europea, alla luce del tutt’ora in atto scenario di crisi economica e finanziaria dei paesi occidentali. Dato questo contesto di crisi globale e persistente il legislatore ha sentito la necessità di tracciare nuove linee guida, finalizzate al più rapido e semplice accesso alle procedure concorsuali per tutti coloro che ne hanno bisogno, cercando di promuovere l’emersione anticipata della situazione di crisi dell’imprenditore. In particolare, tra gli istituti che di recente hanno subito ripetuti “restyling”, un posto di rilevanza spetta al Concordato preventivo, una procedura concorsuale disciplinata dall’articolo 160 e seguenti del Titolo III della Legge Fallimentare. Il debitore, che si trova in una situazione di crisi, gode degli effetti protettivi sul patrimonio ancora prima di essere in grado di formulare una proposta vera e propria; egli, infatti, può depositare il ricorso contenente la domanda di Concordato preventivo riservandosi, entro un termine fissato dal Giudice, compreso fra i 60 e i 120 giorni, di depositare la documentazione richiesta ex lege ai commi 2 e 3 dell’art. 161 L.F.. Da un anno a questa parte, con l’inizio di un periodo di tirocinio, ho l’opportunità di assistere all’attività intellettuale e pratica di professionisti specializzati in materia fallimentare. Da quello che ho avuto modo di apprendere e constatare, non sempre, il debitore decide di farsi assistere da figure professionali scelte per la loro preparazione e competenza specifica; talvolta l’imprenditore ricorre a soggetti che gli sono stati vicini durante la fase antecedente a quella della crisi, i quali però non hanno saputo o voluto tempestivamente avvisarlo della gravità della situazione e si sono, così, resi “corresponsabili” di scelte discutibili di gestione ordinaria e straordinaria, senza preoccuparsi di aggravare la situazione di crisi dell’impresa. Risulta interessante l’aspetto di duplice natura che presenta la domanda ex art. 161, comma sei, L.F. in quanto da una parte, potrebbe rappresentare l’occasione per indurre il debitore ad accelerare l’emersione della crisi (rispondendo ed ottemperando in tal modo all’intento del legislatore), ma, dall’altra, a volte potrebbe essere utilizzata come mero strumento dilatorio della dichiarazione di fallimento, costituendo, in tal modo, un chiaro esempio di abuso del diritto. L’obiettivo che si pone questa tesi, dopo un excursus sull’evoluzione legislativa e sulle decisioni giurisprudenziali, è quello di sintetizzare l’evoluzione dei provvedimenti di apertura emanati dal Tribunale di Venezia negli ultimi anni, partendo dai primi e più semplici fino ad arrivare ai più recenti ed articolati, per capire se le modifiche apportate dal legislatore abbiano effettivamente semplificato, agevolato e aumentato l’uso del Concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F. e se, ad oggi, siano state date risposte univoche su alcune delle criticità riscontrate dalla dottrina. Laddove per criticità è da intendersi l’abuso e/o l’uso non rispondente alla ratio della norma dell’istituto giuridico di cui si sta trattando.
2016-02-22
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