Con il D.Lgs. 117/2017 è entrata in vigore la Riforma del Terzo settore, rivolta a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso, quali enti del Terzo settore di diritto, e ad altri enti non profit purché perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale ed inoltre si iscrivano nel Registro unico nazionale del Terzo settore, potendo, in tal modo, godere dei benefici fiscali ad essi riservati.
La Riforma del Terzo settore
Gallo, Martina
2021/2022
Abstract
Con il D.Lgs. 117/2017 è entrata in vigore la Riforma del Terzo settore, rivolta a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso, quali enti del Terzo settore di diritto, e ad altri enti non profit purché perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale ed inoltre si iscrivano nel Registro unico nazionale del Terzo settore, potendo, in tal modo, godere dei benefici fiscali ad essi riservati.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/5689