L’articolo 116 comma 3 della Costituzione, introdotto con la riforma del titolo V del 2001, permette alle regioni a statuto ordinario di ottenere « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ». Tale norma applica i principi di unità e differenziazione previsti dall’articolo 5 della Carta costituzionale attraverso un modello di unità nella diversità. L'attuazione di tale modello deriva dall’evidenza che la Repubblica, nell’ambito nell’imprescindibile principio unitario che la caratterizza, è composta da realtà locali con esigenze e necessità totalmente diverse tra loro. Il modello di autonomia differenziata basato sulle citate disposizioni costituzionali è recentemente tornato al centro del dibattito, come conseguenza dell’approvazione della legge - quadro sul tema, legge 86/2024, e della successiva sentenza della Corte Costituzionale n.192/2024. L’autonomia differenziata prevista dal terzo comma dell’art. 116 Cost. si fonda, innanzitutto, sulle specifiche funzioni oggetto delle « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ». Tali specifiche funzioni, rientrano principalmente tra quelle a competenza concorrente di cui al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Il secondo elemento chiave per il funzionamento dell’automa differenziata è rinvenibile nei Livelli Essenziali delle Prestazioni, i quali rappresentano per lo Stato il principale strumento di garanzia del principio di unità nazionale nelle materie oggetto dell’autonomia. Per quanto riguarda la dimensione finanziaria dell’autonomia differenziata, il finanziamento delle competenze aggiuntive richieste dalle regioni avviene nell’ambito dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione, rinviando inevitabilmente all’attuazione della riforma del federalismo fiscale. La recente legge - quadro in tema di autonomia differenziata, la legge 86/2024, ha sancito che le singole intese tra lo Stato e le regioni individueranno le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, garantendo il principio di invariata finanziaria e la tutela delle regioni terze. Infine, l’elaborato si conclude con una analisi dei principali modelli di federalismo adottati nel quadro europeo ed internazionale del quale si evidenziano caratteristiche comuni e fondamentali differenze.
L’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario e il principio di « unità nella diversità »
DI CLEMENTE, RICCARDO
2024/2025
Abstract
L’articolo 116 comma 3 della Costituzione, introdotto con la riforma del titolo V del 2001, permette alle regioni a statuto ordinario di ottenere « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ». Tale norma applica i principi di unità e differenziazione previsti dall’articolo 5 della Carta costituzionale attraverso un modello di unità nella diversità. L'attuazione di tale modello deriva dall’evidenza che la Repubblica, nell’ambito nell’imprescindibile principio unitario che la caratterizza, è composta da realtà locali con esigenze e necessità totalmente diverse tra loro. Il modello di autonomia differenziata basato sulle citate disposizioni costituzionali è recentemente tornato al centro del dibattito, come conseguenza dell’approvazione della legge - quadro sul tema, legge 86/2024, e della successiva sentenza della Corte Costituzionale n.192/2024. L’autonomia differenziata prevista dal terzo comma dell’art. 116 Cost. si fonda, innanzitutto, sulle specifiche funzioni oggetto delle « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ». Tali specifiche funzioni, rientrano principalmente tra quelle a competenza concorrente di cui al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Il secondo elemento chiave per il funzionamento dell’automa differenziata è rinvenibile nei Livelli Essenziali delle Prestazioni, i quali rappresentano per lo Stato il principale strumento di garanzia del principio di unità nazionale nelle materie oggetto dell’autonomia. Per quanto riguarda la dimensione finanziaria dell’autonomia differenziata, il finanziamento delle competenze aggiuntive richieste dalle regioni avviene nell’ambito dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione, rinviando inevitabilmente all’attuazione della riforma del federalismo fiscale. La recente legge - quadro in tema di autonomia differenziata, la legge 86/2024, ha sancito che le singole intese tra lo Stato e le regioni individueranno le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, garantendo il principio di invariata finanziaria e la tutela delle regioni terze. Infine, l’elaborato si conclude con una analisi dei principali modelli di federalismo adottati nel quadro europeo ed internazionale del quale si evidenziano caratteristiche comuni e fondamentali differenze.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/26946