Il nuovo CPA del luglio 2010 prevede un rito speciale super accelerato, dai tempi strettissimi, allo scopo di risolvere prima dello svolgimento delle elezioni i contenziosi emersi nella cosiddetta fase preparatoria del procedimento. L’impianto giuridico precedente prevedeva che fosse impugnabile solamente l’atto di proclamazione degli eletti con la conseguenza che la decisione del giudice giungeva ad elezioni avvenute. Veniva, di conseguenza, impedita al candidato escluso la partecipazione alla consultazione elettorale, lasciando aperta la strada ad un invalidamento dei risultati elettorali ed effetti caducatori sulle assemblee elettive. La tutela risultava, quindi, tardiva ed inefficace poiché non permetteva al candidato di partecipare alla competizione in quel particolare contesto ambientale e politico, impossibile da riprodurre, che si crea in occasione di una tornata elettorale. Il nuovo procedimento, che sostituisce il precedente previsto dal D.P.R. 570 del 1960, vede la luce dopo una serie di pronunce dei tribunali amministrativi di primo e secondo grado in contrasto tra loro e dopo importanti rilievi da parte della dottrina. La nuova normativa regolatrice dei contenziosi elettorali rappresenta indubbiamente uno iato rispetto a quella precedente con novità di assoluta importanza in ossequio ai principi costituzionali. Il procedimento elettorale non è inteso come un’entità unitaria ma suddivisa in due momenti ed è proprio il concetto di una fase preparatoria a consentire la possibile impugnazione degli atti illegittimi e la soluzione di eventuali contenziosi prima dello svolgimento delle elezioni. La normativa prevista dall’art. 129 non recepisce, però, nella totalità i principi costituzionali presenti anche nella sentenza n.236 del 2 luglio 2010, fondamentale per questa vicenda, sia per quanto riguarda l’ambito oggettivo, catalogo degli atti impugnabili, che l’ambito soggettivo, soggetti a cui è consentita l’impugnazione degli atti lesivi. Anche in questo caso non sono mancate pronunce giurisprudenziali di segno opposto e forti critiche da parte della dottrina che neppure il secondo correttivo del 18 settembre 2012 è riuscito a risolvere. Un’interpretazione costituzionalmente orientata permette ai giudici una lettura estensiva ma senza una profusione di sforzi che appare non sempre giustificata. Una questione, quindi, ancora aperta e lungi da trovare una soluzione e che meriterebbe, secondo la parte preminente della dottrina, un ulteriore intervento da parte del legislatore.
LA TUTELA ANTICIPATA AVVERSO GLI ATTI DI ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI PREPARATORI PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI
BURLINI, STEFANO
2023/2024
Abstract
Il nuovo CPA del luglio 2010 prevede un rito speciale super accelerato, dai tempi strettissimi, allo scopo di risolvere prima dello svolgimento delle elezioni i contenziosi emersi nella cosiddetta fase preparatoria del procedimento. L’impianto giuridico precedente prevedeva che fosse impugnabile solamente l’atto di proclamazione degli eletti con la conseguenza che la decisione del giudice giungeva ad elezioni avvenute. Veniva, di conseguenza, impedita al candidato escluso la partecipazione alla consultazione elettorale, lasciando aperta la strada ad un invalidamento dei risultati elettorali ed effetti caducatori sulle assemblee elettive. La tutela risultava, quindi, tardiva ed inefficace poiché non permetteva al candidato di partecipare alla competizione in quel particolare contesto ambientale e politico, impossibile da riprodurre, che si crea in occasione di una tornata elettorale. Il nuovo procedimento, che sostituisce il precedente previsto dal D.P.R. 570 del 1960, vede la luce dopo una serie di pronunce dei tribunali amministrativi di primo e secondo grado in contrasto tra loro e dopo importanti rilievi da parte della dottrina. La nuova normativa regolatrice dei contenziosi elettorali rappresenta indubbiamente uno iato rispetto a quella precedente con novità di assoluta importanza in ossequio ai principi costituzionali. Il procedimento elettorale non è inteso come un’entità unitaria ma suddivisa in due momenti ed è proprio il concetto di una fase preparatoria a consentire la possibile impugnazione degli atti illegittimi e la soluzione di eventuali contenziosi prima dello svolgimento delle elezioni. La normativa prevista dall’art. 129 non recepisce, però, nella totalità i principi costituzionali presenti anche nella sentenza n.236 del 2 luglio 2010, fondamentale per questa vicenda, sia per quanto riguarda l’ambito oggettivo, catalogo degli atti impugnabili, che l’ambito soggettivo, soggetti a cui è consentita l’impugnazione degli atti lesivi. Anche in questo caso non sono mancate pronunce giurisprudenziali di segno opposto e forti critiche da parte della dottrina che neppure il secondo correttivo del 18 settembre 2012 è riuscito a risolvere. Un’interpretazione costituzionalmente orientata permette ai giudici una lettura estensiva ma senza una profusione di sforzi che appare non sempre giustificata. Una questione, quindi, ancora aperta e lungi da trovare una soluzione e che meriterebbe, secondo la parte preminente della dottrina, un ulteriore intervento da parte del legislatore.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/25003