A seguito delle modificazioni apportate dall’art. 39 comma 9 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, nel corpo normativo del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 è stato introdotto l’art. 17-bis, disciplinante il nuovo duplice istituto del reclamo e della mediazione. Ai sensi del nuovo art.17.bis il contribuente intenzionato a proporre ricorso relativamente ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a € 20.000 e notificati dal 1 aprile 2012 è tenuto a presentare preliminarmente istanza di reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto. Nel reclamo il contribuente ha facoltà di inserire una proposta di mediazione motivata della controversia. L’obiettivo è quello di deflazionare il più possibile le controversie di minor valore, stimolando la loro risoluzione preventiva stragiudiziale.
Il reclamo e la mediazione tributaria
Ruggero, Luca
2014/2015
Abstract
A seguito delle modificazioni apportate dall’art. 39 comma 9 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, nel corpo normativo del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 è stato introdotto l’art. 17-bis, disciplinante il nuovo duplice istituto del reclamo e della mediazione. Ai sensi del nuovo art.17.bis il contribuente intenzionato a proporre ricorso relativamente ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a € 20.000 e notificati dal 1 aprile 2012 è tenuto a presentare preliminarmente istanza di reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto. Nel reclamo il contribuente ha facoltà di inserire una proposta di mediazione motivata della controversia. L’obiettivo è quello di deflazionare il più possibile le controversie di minor valore, stimolando la loro risoluzione preventiva stragiudiziale.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/21689