Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona gli investimenti diretti esteri sono entrati a far parte della competenza esclusiva dell'Unione Europea, in particolar modo per quanto concerne la loro protezione. Gli Stati Membri vengono così privati del potere di negoziare accordi internazionale in materia di promozione e protezione degli investimenti, lasciando spazio alla Commissione Europea che ha acquisito inediti poteri atti ad avviare nuovi accordi bilaterali "europei" sugli investimenti. La Commissione, in cooperazione con le altre istituzioni europee, ha stabilito il quadro normativo necessario per garantire la legalità degli accordi esistenti a livello di singoli Stati membri e le linee generali da seguire nella conclusione di nuovi trattati d'investimento Il passaggio di competenza sulla conclusione di TBI può essere considerato come un'opportunità per ripensare complessivamente la loro struttura e i loro obiettivi, riequilibrando i poteri tra Paesi e investitori. Il rischio tuttavia è anche quello di generare un'incompatibilità del nuovi accordi che andranno ad essere conclusi in relazione alle molteplici norme dei diritti nazionali, nonché con le disposizioni disciplinanti il diritto europeo. In aggiunta, la Commissione si appresta per la prima volta a regolamentare i rapporti con gli Stati terzi in un dominio, quello degli investimenti diretti esteri, che coinvolge fondamentali principi del diritto internazionale fin d'ora estranei al diritto europeo, nonché procedure di risoluzione delle controversie che difficilmente si conciliano con i trattati europei in vigore.
Le nuove competenze dell'Unione Europea in materia di investimenti diretti esteri
Quaggiotto, Matteo
2013/2014
Abstract
Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona gli investimenti diretti esteri sono entrati a far parte della competenza esclusiva dell'Unione Europea, in particolar modo per quanto concerne la loro protezione. Gli Stati Membri vengono così privati del potere di negoziare accordi internazionale in materia di promozione e protezione degli investimenti, lasciando spazio alla Commissione Europea che ha acquisito inediti poteri atti ad avviare nuovi accordi bilaterali "europei" sugli investimenti. La Commissione, in cooperazione con le altre istituzioni europee, ha stabilito il quadro normativo necessario per garantire la legalità degli accordi esistenti a livello di singoli Stati membri e le linee generali da seguire nella conclusione di nuovi trattati d'investimento Il passaggio di competenza sulla conclusione di TBI può essere considerato come un'opportunità per ripensare complessivamente la loro struttura e i loro obiettivi, riequilibrando i poteri tra Paesi e investitori. Il rischio tuttavia è anche quello di generare un'incompatibilità del nuovi accordi che andranno ad essere conclusi in relazione alle molteplici norme dei diritti nazionali, nonché con le disposizioni disciplinanti il diritto europeo. In aggiunta, la Commissione si appresta per la prima volta a regolamentare i rapporti con gli Stati terzi in un dominio, quello degli investimenti diretti esteri, che coinvolge fondamentali principi del diritto internazionale fin d'ora estranei al diritto europeo, nonché procedure di risoluzione delle controversie che difficilmente si conciliano con i trattati europei in vigore.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/17659