In ottemperanza alla Direttiva Cee 20 ottobre 1980, n. 987, l’art. 2, della legge. 29 maggio 1982, n. 297 istituisce il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. La funzione di questo Fondo è quella di provvedere all’erogazione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro. L’intervento di “protezione” in favore dei lavoratori è stato, poi, esteso dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 al pagamento delle retribuzioni relative alle ultime tre mensilità.

L’insolvenza del datore di lavoro: la tutela dei crediti di lavoro

Di Martino, Laura
2016/2017

Abstract

In ottemperanza alla Direttiva Cee 20 ottobre 1980, n. 987, l’art. 2, della legge. 29 maggio 1982, n. 297 istituisce il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. La funzione di questo Fondo è quella di provvedere all’erogazione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro. L’intervento di “protezione” in favore dei lavoratori è stato, poi, esteso dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 al pagamento delle retribuzioni relative alle ultime tre mensilità.
2016-02-23
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14247/16839