CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ L’obiettivo del presente lavoro di tesi è approfondire il concetto “chiamata in sussidiarietà”, quale strumento di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni teorizzato dalla Corte Costituzionale, in via deduttiva rispetto al combinato disposto dall’artt. 117 e 118 Cost., il quale unisce tra loro principi come la sussidiarietà e la leale collaborazione, veri e propri cardini dei rapporti tra potere centrale e autonomie territoriali alla luce della legge costituzionale n. 3 del 2001. Con la sentenza n. 303 del 2003, ritenuta la “capostipite”, la Corte ha sviluppato un modello per tutelare i poteri costituzionali delle Regioni. Tale modello prevede un intervento paritario, tra Stato e Regioni, in tutte le fasi del processo di attrazione delle funzioni amministrative di governo e le corrispondenti funzioni legislative. Nelle sentenze successive, invece, la Corte si è allontanata dalla sua ottica “garantista” e collaborativa diretta a perseverare l’autonomia regionale dai possibili tentativi di prevaricazione unilaterale da parte dello Stato, avvicinandosi ad un modello che favorisce la prevalenza di requisiti uniformi riservando alle Regioni un ruolo puramente consultivo.
"Chiamata in sussidiarietà"
Temporin, Diletta
2015/2016
Abstract
CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ L’obiettivo del presente lavoro di tesi è approfondire il concetto “chiamata in sussidiarietà”, quale strumento di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni teorizzato dalla Corte Costituzionale, in via deduttiva rispetto al combinato disposto dall’artt. 117 e 118 Cost., il quale unisce tra loro principi come la sussidiarietà e la leale collaborazione, veri e propri cardini dei rapporti tra potere centrale e autonomie territoriali alla luce della legge costituzionale n. 3 del 2001. Con la sentenza n. 303 del 2003, ritenuta la “capostipite”, la Corte ha sviluppato un modello per tutelare i poteri costituzionali delle Regioni. Tale modello prevede un intervento paritario, tra Stato e Regioni, in tutte le fasi del processo di attrazione delle funzioni amministrative di governo e le corrispondenti funzioni legislative. Nelle sentenze successive, invece, la Corte si è allontanata dalla sua ottica “garantista” e collaborativa diretta a perseverare l’autonomia regionale dai possibili tentativi di prevaricazione unilaterale da parte dello Stato, avvicinandosi ad un modello che favorisce la prevalenza di requisiti uniformi riservando alle Regioni un ruolo puramente consultivo.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/16670