Alla luce degli effetti negativi che possono essere causati dal fenomeno turistico, vari sono i soggetti che negli ultimi decenni si stanno impegnando nella promozione di un turismo che sia sostenibile; parallelamente si registra la tendenza di molti turisti, sempre più consapevoli dell’impatto generato dai loro viaggi, a prediligere vacanze che danneggino il meno possibile l’ambiente. Tuttavia questa propensione viene talvolta sfruttata dalle imprese turistiche, le quali, mettendo in atto pratiche di greenwashing, millantano comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente al fine di acquisire clientela. Nonostante la novità del fenomeno del greenwashing, questa fattispecie può essere inquadrata nell’ordinamento italiano al pari di una pratica commerciale scorretta e quindi essere sanzionata sulla base delle norme di recepimento della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, in particolare il d.lgs. 145/2007, che tutela i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché il d.lgs. 146/2007, che ha modificato il codice del consumo agli artt. 18-27 e ha introdotto gli artt. 27-bis, 27-ter e 27-quater con lo scopo di tutelare i consumatori. Inoltre la illecita politica integrante greenwashing può essere repressa anche in funzione della sua potenzialità distorsiva del mercato e lesiva della concorrenza, rientrando in quei comportamenti contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui impresa individuati all’art. 2598, co. 1, n. 3, c.c. dedicato agli atti di concorrenza sleale.
Il greenwashing in ambito turistico: le possibili conseguenze giuridiche per le imprese che comunicano una falsa sostenibilità
Mattarollo, Francesca
2023/2024
Abstract
Alla luce degli effetti negativi che possono essere causati dal fenomeno turistico, vari sono i soggetti che negli ultimi decenni si stanno impegnando nella promozione di un turismo che sia sostenibile; parallelamente si registra la tendenza di molti turisti, sempre più consapevoli dell’impatto generato dai loro viaggi, a prediligere vacanze che danneggino il meno possibile l’ambiente. Tuttavia questa propensione viene talvolta sfruttata dalle imprese turistiche, le quali, mettendo in atto pratiche di greenwashing, millantano comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente al fine di acquisire clientela. Nonostante la novità del fenomeno del greenwashing, questa fattispecie può essere inquadrata nell’ordinamento italiano al pari di una pratica commerciale scorretta e quindi essere sanzionata sulla base delle norme di recepimento della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, in particolare il d.lgs. 145/2007, che tutela i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché il d.lgs. 146/2007, che ha modificato il codice del consumo agli artt. 18-27 e ha introdotto gli artt. 27-bis, 27-ter e 27-quater con lo scopo di tutelare i consumatori. Inoltre la illecita politica integrante greenwashing può essere repressa anche in funzione della sua potenzialità distorsiva del mercato e lesiva della concorrenza, rientrando in quei comportamenti contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui impresa individuati all’art. 2598, co. 1, n. 3, c.c. dedicato agli atti di concorrenza sleale.File | Dimensione | Formato | |
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