Il ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è elevato a principale istituto deflativo del contenzioso presente nell’ordinamento tributario per effetto delle modifiche dettate dalla Legge n. 190/2014 e dal D. Lgs. n. 158/2015, intervenute con l’intento di favorire una migliore cooperazione tra Fisco e contribuente, tuttavia evidenziando, in alcuni casi, effetti contraddittori. L’istituto consiste nella possibilità di riparare spontaneamente ad eventuali errori od omissioni sorti nell’adempimento degli obblighi tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni progressivamente inferiore in relazione al periodo che intercorre tra il rimedio ed il momento della commissione. Inoltre, la resipiscenza spontanea del contribuente assume rilevanza anche in ambito penale: la recente riforma ha rinnovato l'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 qualificando il ravvedimento come causa di esclusione dalla punibilità ed ha introdotto l'art. 13-bis, considerando la sua sussistenza quale circostanza attenuante.
Ravvedimento operoso: profili amministrativi e penali
Geromel, Ivan
2017/2018
Abstract
Il ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è elevato a principale istituto deflativo del contenzioso presente nell’ordinamento tributario per effetto delle modifiche dettate dalla Legge n. 190/2014 e dal D. Lgs. n. 158/2015, intervenute con l’intento di favorire una migliore cooperazione tra Fisco e contribuente, tuttavia evidenziando, in alcuni casi, effetti contraddittori. L’istituto consiste nella possibilità di riparare spontaneamente ad eventuali errori od omissioni sorti nell’adempimento degli obblighi tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni progressivamente inferiore in relazione al periodo che intercorre tra il rimedio ed il momento della commissione. Inoltre, la resipiscenza spontanea del contribuente assume rilevanza anche in ambito penale: la recente riforma ha rinnovato l'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 qualificando il ravvedimento come causa di esclusione dalla punibilità ed ha introdotto l'art. 13-bis, considerando la sua sussistenza quale circostanza attenuante.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/14561