Il "doppio binario" è il principio che regola il rapporto tra processo penale e processo tributario. In particolare i due contenziosi si svolgono separatamente e autonomamente l'uno dall'altro. Il divieto di sospensione del processo tributario in pendenza di quello penale (art. 20 D.Lgs. n. 74/2000) è attuazione del "doppio binario". Il potenziale rischio di giudicati contrastanti e di applicazioni di duplici sanzioni (una penale e l'altra tributaria), nei riguardi dei medesimi soggetti e degli stessi fatti materiali accertati, rappresentano le conseguenze principali dell'indipendenza esistente tra i due procedimenti. Sebbene l'orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione riconosca la valenza probatoria in sede fiscale della sentenza penale, e viceversa, non è da escludere che le decisioni pronunciate da ciascuno dei due giudici possano essere differenti. Il principio di specialità (art. 19 D.Lgs. n. 74/2000), invece, risolve il rischio di duplicazione delle sanzioni in capo al medesimo imputato-contribuente. In realtà esistono numerosi elementi che mettono in contatto i due procedimenti; si pensi alle disposizioni normative che disciplinano: lo scambio di prove; il raddoppio dei termini di accertamento; le circostanze attenuanti delle sanzioni penali. Gli interventi legislativi del 2011, peraltro, hanno contribuito ad accentuare i legami tra il processo penale ed il processo tributario tanto che, ad oggi, buona parte della dottrina preferisce parlare di "crisi del doppio binario".

Il rapporto tra il processo penale ed il processo tributario

Calzavara, Irene
2015/2016

Abstract

Il "doppio binario" è il principio che regola il rapporto tra processo penale e processo tributario. In particolare i due contenziosi si svolgono separatamente e autonomamente l'uno dall'altro. Il divieto di sospensione del processo tributario in pendenza di quello penale (art. 20 D.Lgs. n. 74/2000) è attuazione del "doppio binario". Il potenziale rischio di giudicati contrastanti e di applicazioni di duplici sanzioni (una penale e l'altra tributaria), nei riguardi dei medesimi soggetti e degli stessi fatti materiali accertati, rappresentano le conseguenze principali dell'indipendenza esistente tra i due procedimenti. Sebbene l'orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione riconosca la valenza probatoria in sede fiscale della sentenza penale, e viceversa, non è da escludere che le decisioni pronunciate da ciascuno dei due giudici possano essere differenti. Il principio di specialità (art. 19 D.Lgs. n. 74/2000), invece, risolve il rischio di duplicazione delle sanzioni in capo al medesimo imputato-contribuente. In realtà esistono numerosi elementi che mettono in contatto i due procedimenti; si pensi alle disposizioni normative che disciplinano: lo scambio di prove; il raddoppio dei termini di accertamento; le circostanze attenuanti delle sanzioni penali. Gli interventi legislativi del 2011, peraltro, hanno contribuito ad accentuare i legami tra il processo penale ed il processo tributario tanto che, ad oggi, buona parte della dottrina preferisce parlare di "crisi del doppio binario".
2015-07-08
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